Titolo I Funzionamento della residenzaArt. 1 - La Residenza1. La Residenza Socio - Sanitaria "Pio Istituto Campana" Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, eroga prestazioni sanitarie, socio sanitarie, assistenziali e di recupero, sia in regime residenziale che semiresidenziale, a persone anziane e disabili, prevalentemente non autosufficienti, che necessitano di essere inserite in un contesto abitativo integrato dotato di servizi di sostegno.
2. L'Azienda si colloca nell'ambito delle risposte socio - sanitario - assistenziali previste dalla Regione Toscana per gli anziani del territorio dell'Azienda U.S.L. N.12 e recepite in sede di programmazione zonale.
3. Gli interventi gestiti dalla Struttura sono principalmente finalizzati al mantenimento/recupero dell'autonomia dell'utente e, per quanto possibile,: - rispetto agli assistiti in regime residenziale, al reintegro degli stessi nella realtà socio culturale di appartenenza, in collaborazione con i familiari, i servizi sociali e sanitari territoriali ed il volontariato organizzato; - rispetto agli assistiti in regime semiresidenziale, a evitarne o, comunque, ritardarne, se possibile e gradito all'utente, l'istituzionalizzazione, mantenendolo il più possibile nel proprio ambito familiare e amicale, ed offrendo un sostegno alle famiglie per l'assistenza del proprio congiunto.
Art. 2 - L'organizzazione residenziale1. L'utente è libero di organizzare la propria giornata dedicandosi ad attività ricreative,culturali ed occupazionali, spontaneamente scelte, nell'ambito delle possibilità offerte, all'interno o all'esterno della residenza.
2. La Struttura, al fine di garantire il benessere psico - fisico e favorire la più ampia autonomia degli utenti, si impegna, nei limiti imposti dalle esigenze della vita comunitaria, a : - offrire un ambiente familiare e confortevole; - consentire a ciascuno di mantenere le proprie abitudini di vita rimanendo collegato al proprio contesto familiare e sociale; - programmare attività ricreative ed occupazionali da realizzarsi con l'ausilio di personale qualificato; - erogare interventi personalizzati volti al soddisfacimento dei bisogni dei singoli utenti, nel rispetto comunque della dignità e libertà di quest'ultimi; - regolare gli orari di vita interna in modo da favorire i rapporti con l'ambiente esterno; - rispettare le scelte religiose, politiche e filosofiche espresse dagli utenti.
Art. 3 - Orario di apertura del Centro Diurno1. Il servizio di assistenza in regime semiresidenziale viene erogato nel Centro Diurno Integrato annesso alla RSA, per sei giorni a settimana (domenica e festivi esclusi) e per nove ore al giorno, dalle ore 8,30 alle ore 17,30.
2. In presenza di specifiche richieste, l'Azienda può valutare l'opportunità di accoglienza nel giorno festivo, previo assenso di Usl e Comune per le relative ed eventuali quote economiche spettanti.
3. E'ammessa la frequenza al Centro anche a tempo parziale.
Art. 4 - Prestazioni assistenziali fornite agli utenti1. L'Azienda eroga agli utenti le seguenti prestazioni assistenziali e sanitarie: - Assistenza di base. Gli operatori addetti a tale servizio si prendono cura dell'anziano in tutte le attività di base della vita quotidiana (igiene, alimentazione,abbigliamento, mobilizzazione,deambulazione etc..), operando con tecniche e metodologie dirette a tutelare, recuperare e mantenere l'autonomia funzionale, tenuto conto della situazione individuale di ciascun utente; ad essi è richiesta inoltre la capacità di cogliere, segnalare e soddisfare i bisogni degli assistiti. - Assistenza infermieristica. Gli infermieri professionali in servizio presso la Struttura svolgono tutte le attività di loro competenza quali:stesura del PAI, compilazione della cartella infermieristica, rilevazione dei parametri vitali,esecuzione degli esami strumentali,somministrazione della terapia secondo la prescrizione medica, medicazioni e riattivazione della funzionalità dell'utente. - Servizio di riabilitazione funzionale. Compete ai terapisti la rieducazione neuromotoria e/o terapia fisica dell'utente, al fine di mantenerne le capacità motorie e funzionali. - Assistenza sanitaria. Ferma restando l'assistenza erogata dalla continuità assistenziale nelle ore notturne, prefestive e festive e dall'emergenza sanitaria territoriale, l'assistenza sanitaria viene garantita dai medici convenzionati di medicina generale, liberamente scelti dagli utenti, anche in momenti diversi dall'accesso programmato , oltre che, per gli utenti inseriti nei nuclei cognitivo e vegetativo, da medici specialisti scelti dall'Azienda. - Cure estetiche. Sono assicurati dalla Struttura i servizi di barbiere, parrucchiere, pedicure. - Servizio di animazione e di socializzazione. Il servizio di animazione e di terapia occupazionale finalizza i propri interventi al mantenimento degli interessi specifici degli utenti ed alla prevenzione del decadimento cognitivo; le attività vengono proposte in relazione al vissuto di ciascun utente, ai suoi interessi, alle sue capacità residue, al progetto individuale. - Assistenza religiosa. Nella Residenza è presente un luogo di culto dove settimanalmente viene celebrata la messa; il personale religioso è presente in struttura con visite e momenti di preghiera.
Art. 5 - Servizi generali forniti agli utenti1. L'Azienda garantisce agli utenti i seguenti servizi generali:
- Servizio di ristorazione. Il vitto, preparato nella cucina della Struttura, consiste in : prima colazione; pranzo e cena (quest'ultima solo per gli ospiti assistiti in regime residenziale ), così composti: primo piatto, secondo piatto (due scelte) e contorno, pane , bevande, nella quantità necessaria prevista nella tabella dietetica, frutta, caffè d'orzo , dolce nei giorni di domenica e festivi; piccola merenda, nel pomeriggio. In occasione di determinate festività verrà predisposto un menù speciale comprensivo di antipasto. E'garantita la fornitura di diete particolari, a seguito di prescrizione medica. - Servizio lavanderia. Consiste nella fornitura, manutenzione e lavaggio della biancheria ad uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, etc.), nella manutenzione e lavaggio della biancheria personale e vestiario. - Servizio di pulizia e sanificazione ambienti. - Uso di camera da letto, con bagno, per i soggetti assistiti in regime residenziale. - Uso di stanze comunitarie, articolate in base alle attività da svolgere. - Riscaldamento e fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica (anche per televisione personale). - Fornitura di materiale sanitario e per l'igiene personale, carrozzine,ausili per la deambulazione, presidi per l'incontinenza e per l'igiene personale, materiali antidecubito. - Disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno in ogni posto letto. - Trasporto degli assistiti da e per la residenza, secondo i programmi individuali di intervento e le esigenze emergenti. - Servizio di trasporto da e per il Centro Diurno a favore degli utenti assistiti in regime semiresidenziale. - Servizio amministrativo.
2. L'incremento dei servizi o la revisione di quelli esistenti viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative e della programmazione dell'Azienda.
Art.6 - Tutela della salute1. Gli utenti usufruiscono delle prestazioni previste dal servizio sanitario nazionale, organizzate sul territorio in base ai piani regionali sanitario e sociale.
2. Lo stato di salute dei singoli utenti, ai fini terapeutici, viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati, scelti dagli ospiti.
3. L'Azienda si impegna a promuovere ogni rapporto con i servizi socio sanitari dell'Asl, per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative e riabilitative.
4. L'Azienda garantisce le prestazioni di assistenza medica specialistica previste dalla delib. G.R.T. n°402/2004.
5. Ai fini della tutela della salute dei singoli utenti , il Direttore o, per sua delega , il coordinatore socio sanitario, vigila affinché: - sia attivata, al momento dell'ingresso del nuovo utente, la procedura per l'erogazione dell'assistenza programmata da parte del medico di assistenza primaria; - siano assicurati, da parte dei medici di medicina generale, gli accessi medici programmati previsti dalla normativa regionale in materia; - siano assicurate da parte del medico di assistenza primaria, nei confronti del proprio assistito, le seguenti prestazioni aggiuntive: controllo periodico sullo stato di salute, controllo sulle condizioni igieniche e sul confort ambientale;indicazioni al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico; indicazioni al personale di assistenza con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche di ciascun ospite; indicazioni circa il trattamento dietetico; collaborazione con il personale del servizio sociale per il mantenimento dei rapporti con la famiglia e l'ambiente esterno; tenuta di apposito diario clinico sul quale sono annotate le date delle prestazioni effettuate,le considerazioni cliniche,la terapia, gli accertamenti diagnostici,le richieste di visite specialistiche, le prestazioni extra eseguite, le indicazioni del consulente specialista; predisposizione e attivazione, insieme al personale infermieristico e riabilitativo della struttura, di "programmi individuali" con carattere di prevenzione e di riabilitazione e la loro verifica integrata periodica; verifica dell'attuazione del piano predisposto dall'UVM, per quanto di pertinenza; attivazione degli interventi riabilitativi da eseguirsi da parte del personale dedicato della struttura; prestazioni di assistenza medica,durante la presenza in struttura, anche ad altri ospiti che non hanno effettuato la scelta in suo favore, in caso di condizioni cliniche che controindicano un differimento dell'intervento assistenziale; - sia chiamato in caso di necessità il medico di fiducia dell'utente, siano prestate all'ammalato le cure prescritte, si provveda all'approvigionamento, somministrazione e corretta conservazione dei medicinali prescritti dal medico; - il personale addetto all'assistenza si attenga ai programmi individuali (P.A.I.) predisposti per ciascun assistito al momento dell'inserimento ed eventualmente in seguito rielaborati, favorendo la loro migliore attuazione mediante regolare partecipazione alle riunioni d'équipe interdisciplinari periodicamente convocate; - siano predisposti e resi attivi i programmi individuali con carattere di prevenzione e riabilitazione definiti dal medico di assistenza primaria; - sia attivato, su ordine del medico o direttamente, nei casi di evidente urgenza, il trasporto del malato in ospedale e siano mantenuti i rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza; - siano avvisati tempestivamente i parenti dell'utente in caso di pericolo di vita, grave infermità o ricovero ospedaliero di quest'ultimo; - gli utenti seguano la dieta eventualmente prescritta dal medico; - siano favorite le condizioni affinché gli utenti possano fruire, in tempi adeguati, delle prestazioni sanitarie, sociali, protesiche e riabilitative ad essi riconosciute dalla vigente normativa .
Art. 7 - Assistenza in caso di decesso1. In caso di decesso di un utente, l'infermiere professionale in servizio provvede ad avvisare celermente un familiare, il quale individuerà il servizio di onoranze funebri da incaricare di tutte le incombenze conseguenti.
2. Ove il deceduto non abbia familiari o quest'ultimi non diano indicazioni in merito, l'individuazione del servizio di onoranze funebri è effettuata, secondo criteri di economicità, tra le varie imprese di onoranze funebri che agiscono nell'ambito comunale; gli aspetti economici del servizio saranno invece trattati esclusivamente dall'Amministrazione dell'Azienda.
3. E'vietato al personale intrattenere rapporti lucrosi con imprese di onoranze funebri; qualora venisse accertato tale comportamento, l'Azienda si riserva di applicare la penalità della risoluzione immediata senza preavviso del contratto individuale di lavoro oltre che di esporre denuncia alle competenti autorità.
Titolo II Vita comunitariaArt. 8 - Diritti degli utenti1. L'organizzazione socio sanitaria della Residenza tiene conto e tutela i diritti dei residenti e tende a garantire il rispetto della loro dignità di cittadini.
2. Gli operatori devono rispettare le convinzioni religiose, filosofiche e politiche degli anziani.
3. Gli utenti hanno diritto ad ottenere le informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dei servizi, i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori; devono altresì essere posti in condizione di identificare il profilo professionale ed il nome degli operatori.
4. Le dichiarazioni degli assistiti agli operatori sanitari e sociali nonché gli accertamenti sanitari ed i trattamenti cui sono sottoposti, hanno carattere riservato.
5. L'utente ha diritto al rispetto del pudore del suo corpo ed alla protezione della sua vita privata.
6. Gli assistiti con ridotta autonomia sono messi in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni vitali e la propria vita di relazione.
7. Gli utenti hanno diritto di mantenere i propri rapporti familiari e sociali compatibilmente con le esigenze terapeutiche ed organizzative , hanno altresì diritto di riunirsi negli spazi comunitari, anche con la presenza dei propri familiari, per discutere le problematiche che li riguardano e promuovere iniziative in merito, unitamente anche alle associazioni aventi per finalità statutarie la tutela dei diritti degli utenti dei servizi socio sanitari.
Art. 9 - Ospitalità1. All'ammissione in struttura viene assegnata all'utente una camera, con il necessario arredamento.
2. Le camere sono singole, doppie e triple e sono assegnate dalla direzione in base alle condizioni psico - fisiche dell'anziano, delle preferenze di quest'ultimo e dei locali disponibili.
3. L'inserimento dell'utente in uno dei moduli assistenziali previsti dalla delib. GRT n. 402/04,specificato nella autorizzazione all'accoglimento inviata dal servizio sociale Asl, determina l'assegnazione dell'utente ad uno dei nuclei nei quali è articolata la struttura.
4. La direzione si riserva altresì il diritto di procedere a successive modifiche dell'iniziale sistemazione qualora lo suggeriscano motivi di opportunità sanitaria o sociale.
5. Ciascun utente può personalizzare il proprio posto letto nei limiti consentiti dalla direzione dell'Azienda e comunque compatibilmente con le esigenze altrui.
Art. 10 - Orari1. L'utente gode della massima libertà, salvo le limitazioni imposte dal suo stato di salute. Tali limitazioni sono segnalate dal medico di fiducia dell'utente stesso.
2. L'utente può entrare ed uscire dalla Struttura, ricevere visite in ogni ora del giorno, evitando che ciò rechi disturbo agli altri residenti, specialmente durante le ore di riposo pomeridiano e notturno.
3. Nelle unità abitative è fatto divieto di entrare solo in alcuni momenti della giornata per rispetto della privacy e del decoro degli anziani: durante l'igiene personale, i pasti, la pulizia della camera e nelle ore notturne.
4. Le modalità di visita agli ospiti allettati saranno concordate direttamente con la direzione.
5. Gli orari delle attività giornaliere dei servizi offerti sono definiti dalla direzione, che provvede ad informare utenti e familiari.
Art. 11 - Visite mediche e specialistiche - informazioni sanitarie1. Il personale sanitario ha l'obbligo di informare adeguatamente l'utente e un familiare/congiunto (in caso di incapacità di intendere e di volere dell'utente) della necessità di sottoporlo a visita e/o esame specialistico invasivo (consenso informato).
2. L'esito della visita e/o degli esami specialistici possono essere richiesti ai medici curanti.
Art. 12 - Personale sanitario e socio assistenziale1. I rapporti tra il personale della residenza e gli utenti dovranno essere improntati al massimo rispetto reciproco, esprimersi nelle forme di una corretta educazione,svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
2. Il personale, di norma, deve sempre chiamare l'utente con il proprio cognome e utilizzare il "lei"; solo con il consenso dell'interessato può chiamarlo per nome ed avere un atteggiamento, seppur professionale, più confidenziale.
3. E'vietata qualsiasi diversità di trattamento tra utenti.
Art. 13 - Norme di comportamento degli utenti1. Ciascun utente è tenuto a : - mantenere in buono stato il proprio alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi sono installate; - evitare di arrecare molestia o disturbo agli altri utenti; - non provocare rumori molesti durante il giorno e garantire il silenzio durante le ore di riposo; - mantenere in ogni momento della vita comunitaria un elevato senso di educazione, civiltà e decoro; - osservare le fondamentali regole di igiene per l'ambiente, per la propria persona e gli orari che disciplinano le attività collettive.
2. Agli utenti è fatto assoluto divieto di : - mantenere nell'alloggio animali di qualsiasi genere ed armi (anche se munite di autorizzazione di P.S.); - conservare nell'alloggio alimenti deteriorabili e bevande alcoliche; a tal fine il coordinatore di nucleo e/o il personale addetto all'assistenza controllerà settimanalmente gli armadi degli utenti ed eliminerà, in presenza di quest'ultimo, generi deteriorabili; - stendere alle finestre i capi di biancheria; - tenere vasi di fiori o altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre; - arredare con mobilia di proprietà il proprio alloggio, senza la preventiva autorizzazione della direzione; - ospitare nel proprio alloggio persone estranee, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia con l'utente; - utilizzare all'interno della propria camera o dei locali ad essa annessi, fornelli elettrici o a gas; - introdurre ed utilizzare sistemi di riscaldamento, condizionamento o ventilazione non preventivamente autorizzati dalla direzione. - fumare nei locali ove non è consentito.
3. Gli utenti saranno tenuti a risarcire i danni arrecati ai beni mobili e all'immobile della Residenza per causa della propria incuria o trascuratezza.
Art. 14 - Segnalazioni e rilievi1. Gli operatori sono tenuti a ricevere, ciascuno per l'attività di propria competenza, eventuali segnalazioni e reclami avanzati dagli utenti e/o loro familiari circa il funzionamento dei servizi e riferire al Direttore il quale provvederà agli atti conseguenti.
2. Gli operatori sono tenuti a fornire direttamente agli utenti delucidazioni in merito ai motivi che hanno indotto ad applicare determinate procedure operative.
3. Gli utenti che non ritengono soddisfacenti le spiegazioni ricevute, possono avanzare reclamo formale alla direzione.
4. L'Azienda si riserva altresì di attivare forme di rilevazione periodica delle opinioni degli utenti sulla qualità dei servizi prestati.
Art. 15 - Ritiro effetti personali degli ospiti deceduti1. In caso di decesso di un utente, i parenti, entro dieci giorni, dovranno mettere la direzione nella condizione di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto, che abbiano presentato la documentazione necessaria alla loro individuazione.
2. Nel caso in cui i familiari non provvederanno a quanto sopra, la direzione declina ogni responsabilità per danni che possano derivare agli stessi.
Art. 16 - Organismi di partecipazione1. Allo scopo di promuovere e favorire la partecipazione degli utenti ai servizi erogati nella struttura, in base a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può costituire presso la Residenza un Comitato composto dagli assistiti e loro familiari, disciplinato da apposito regolamento.
Art. 17 - Rapporti con il volontariato organizzato1. L'Azienda promuove la collaborazione con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative e complementari agli apporti professionali assicurati dai servizi interni.
2. I volontari sono tenuti a conoscere e rispettare le norme che regolano l'organizzazione interna della Residenza e ad attenersi ai compiti loro affidati secondo quanto concordato con la direzione.
3. Le organizzazioni che intendono svolgere attività di volontariato devono garantire una copertura assicurativa sugli infortuni e sulla responsabilità civile dei loro iscritti.
4. La prestazione volontaria non comporta per l'azienda alcun impegno economico,salvo eventuali rimborsi di spese concordate con la direzione, ritenute necessarie ai fini dell'organizzazione di iniziative a favore degli utenti.
Art. 18 - Documentazione1. Presso la Struttura, a cura degli operatori espressamente preposti, deve essere tenuta, costantemente aggiornata, la documentazione relativa agli utenti e all'organizzazione della vita comunitaria.
2. Detta documentazione è costituita in particolare da: - registro delle presenze degli utenti, con indicazione di quelli assistiti in regime residenziale, quelli assistiti in regime semiresidenziale e quelli in ricovero temporaneo di sollievo; - cartella personale degli utenti, con dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari; piano assistenziale individualizzato (P.A.I.); registro delle terapie individuali, il tutto conservato secondo le modalità previste, a tutela della privacy, dal Documento Programmatico sulla Sicurezza approvato dall'Azienda; - quaderno delle annotazioni giornaliere salienti per ciascun utente, utile per le consegne tra gli operatori; - tabella dietetica esposta nella sala da pranzo; - presenze del personale, con indicazione delle qualifiche e dei turni di lavoro; - ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria o richiesto dall'Usl o dal Comune.
3. La documentazione personale degli utenti è rigorosamente assoggettata alla normativa vigente relativa al segreto di ufficio e professionale.
Art. 19 - Raccolta e trattamento dati personali1. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'Azienda, per poter effettuare l'ammissione e l'assistenza degli utenti, ha necessità di conoscere i loro dati personali e quelli riguardanti la salute, nonché i nominativi ed i recapiti relativi ai familiari o alle persone cui far riferimento per ogni comunicazione relativa all'utente.
2. I dati vengono trattati da parte dell'Azienda con le seguenti modalità: - il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; - il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.
3. I dati vengono trattati per finalità istituzionali inerenti l'attività dell'Azienda; in particolare: - i dati personali sono utilizzati per le registrazioni interne, l'emissione delle fatture di addebito retta, le comunicazioni all'Asl di competenza per la gestione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali all'utente nonché per la tutela sanitaria del medesimo; - i dati riguardanti lo stato di salute sono utilizzati per l'attuazione di interventi di carattere sanitario e per la gestione sanitaria dell'utente.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di effettuare gli adempimenti riguardanti la tutela sanitaria e la gestione amministrativa dell'utente.
5. I dati possono essere utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, sia all'interno dell'Azienda, tra persone incaricate del trattamento, che all'esterno, agli organismi coinvolti nell'espletamento delle funzioni istituzionali.
6. L'interessato ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché alla applicazione degli altri diritti riconosciuti dal d.Lgs. 196/03. Per l'esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi al Direttore.
Art. 20 - Soggetti autorizzati1. Nel rispetto di quanto previsto dal codice un materia di protezione dei dati personali, il trattamento di cui all'articolo precedente è ammesso solo da parte dei soggetti di seguito indicati: - titolare : Residenza Socio - Sanitaria "Pio Istituto Campana" A.P.S.P. - responsabile interno : individuato nella figura del Direttore dell'A.P.S.P. - responsabili esterni : soggetti estranei all'Azienda ai quali quest'ultima affidi l'espletamento di attività che comportano il trattamento dei dati personali; - incaricati : persone fisiche operanti all'interno dell'Azienda individuate e nominate dal responsabile interno del trattamento dei dati.
2. L'Azienda non consente il trattamento dei dati da parte di personale non autorizzato.
3. Quale responsabile interno del trattamento dei dati, il Direttore provvede a redigere e ad aggiornare, sottoponendoli, ove richiesto, all'approvazione del competente organo di governo, gli atti ed i documenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché ad effettuare le necessarie comunicazioni all'Autorità Garante.
Art. 21 - Accesso ai documenti1. La disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi è regolamentata dalla normativa in materia.
2. Tutti i cittadini possono prendere visione all'Albo Aziendale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni del Direttore, per poter esercitare azione popolare ed assicurare la trasparenza amministrativa.
Art. 22 - Videosorveglianza1. L'Azienda, ai fini della tutela della salute di utenti in particolari condizioni psico - fisiche, può sottoporre a videosorveglianza la camera ad essi assegnata.
2. L'impianto di videosorveglianza collega quest'ultima in audio e in video esclusivamente con l'infermeria e la stanza operatori.
3. Sulla porta della stanza videosorvegliata dovrà essere affisso un avviso con cui vengono informati coloro che si accingono ad entrare in quest'ultima della presenza di un impianto di videosorveglianza.
4. Gli utenti che alloggiano nella stanza sottoposta a videosorveglianza, o, in caso di incapacità di intendere e di volere degli stessi, il parente più prossimo, devono essere informati individualmente della presenza dell'impianto ed autorizzare formalmente tale ausilio assistenziale.
5. Sarà cura degli infermieri ed operatori addetti all'assistenza provvedere a spegnere i monitor del suddetto impianto allorché nelle stanze di alloggiamento degli stessi siano presenti persone diverse dal personale assistenziale in servizio.
Art. 23 - Custodia valori e responsabilità civile1. L'Azienda declina ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare, senza sua colpa, agli utenti ed ai loro oggetti, specialmente per i beni od i valori conservati direttamente dagli utenti.
2. Qualora l'utente non sia in grado di disporre responsabilmente delle cose di sua proprietà, non sarà permesso ad alcuno di asportarle o modificarne lo stato senza la necessaria autorizzazione scritta dell'utente o di chi ne ha la rappresentanza.
3. Per quanto concerne oggetti e valori depositati o comunque affidati alla direzione dell'Azienda dall'utente, dai suoi familiari o da terzi, sia all'atto dell'ingresso o durante la permanenza nella struttura, si fa riferimento a quanto previsto dal capo XII sezioni I e II del libro IV° Tit. III del C.C..
Art. 24 - Polizza assicurativa1. L'Azienda stipula un'assicurazione per la responsabilità civile degli utenti verso terzi, per qualsiasi evento dannoso da essi causato durante la loro permanenza.
Titolo III Ingresso e permanenza nella Struttura - RettaArt. 25 - Ammissioni1. I posti convenzionati sono riservati ai residenti del territorio dell'U.S.L.
2. L'ordine di priorità di ammissione è deciso sulla base del protocollo operativo "U.S.L. - Comuni della Versilia", che tiene conto dei tempi di attesa nella lista delle domande, della gravità ed urgenza del caso e della specificità del bisogno assistenziale, sentito il Direttore dell'Azienda , al fine di favorire il più adeguato inserimento degli ospiti.
3. A parità di bisogno, verrà data precedenza al cittadino residente nel Comune di Seravezza.
4. Le domande di ammissione devono essere indirizzate dal richiedente o, in sua vece, dai suoi familiari, al servizio sociale del comune di residenza, il quale è titolare dell'istruttoria.
5. L'ammissione è comunque subordinata all'assenso espresso dal soggetto o da chi legalmente ne esercita le funzioni e/o veci.
6. L'autorizzazione all'inserimento, compilata dall'U.O. Strutture di Assistenza sociale dell'U.S.L., indicherà il modulo di cui alla delib. G.R.T. n.402/04 in cui é inserito l'utente, il periodo per il quale si richiede l'ammissione alla Residenza o al Centro Diurno, nonché i soggetti che compartecipano alla spesa di parte sociale (utente,familiari tenuti agli alimenti ed eventualmente Comune di residenza). Parte integrante della pratica di inserimento è la documentazione relativa alla condizione di non autosufficienza del soggetto; tale valutazione è effettuata dall'U.V.M. per gli ultra sessantacinquenni e casi assimilabili, mentre per gli infra sessantacinquenni l'accertamento sarà effettuato ai sensi della L.104/1992 ed il conseguente piano assistenziale dal G.O.M.
7. Oltre alla suddetta documentazione ed al fine del pagamento della quota sociale, l'Azienda dovrà acquisire: - impegno sottoscritto dai familiari dell'utente, nel caso gli stessi integrino la retta di ospitalità con risorse proprie, in differenza della quota versata dall'ospite; - apposito atto di impegno di spesa del comune, nel quale sia indicata la misura della compartecipazione approvata in favore del soggetto interessato.
8. L'Azienda, accertata la regolarità dell'autorizzazione, accoglie l'utente, dandone comunicazione scritta entro cinque giorni all'U.S.L. ed eventualmente al Comune di residenza.
9. In caso di posti liberi non ancora in procinto di essere occupati, l'Azienda può richiedere il nulla osta all'U.S.L. per utilizzarli in forma privata. In tal caso dovrà comunque acquisire la documentazione attestante la compatibilità del soggetto alla tipologia di servizio.
Art. 26 - Documenti per l'ammissione1. L'utente, all'atto dell'ammissione in struttura: - deve presentare i seguenti documenti: carta d'identità, codice fiscale, libretto sanitario, libretto di pensione, tessera elettorale, cartella clinica, certificazione delle terapie in atto al momento del ricovero; - deve compilare una scheda personale contenente, oltre ai propri dati anagrafici, l'indicazione delle persone alle quali la struttura può rivolgersi in caso di necessità; - deve dichiarare di conoscere le norme che regolano la vita della struttura e di impegnarsi a rispettarle; - deve inoltre disporre di un corredo personale sufficiente a garantire una decorosa permanenza nella struttura; è a carico dell'utente e/o dei parenti obbligati,il reintegro del corredo personale.
Art. 27 - Dimissioni1. Le dimissioni degli utenti, qualora non siano decise per diretta volontà dell'interessato o di chi è chiamato ad esercitarne la tutela,devono essere concordate tra Azienda, U.S.L. e Comune di residenza, coinvolgendo nella decisione, se possibile, l'interessato, i familiari e/o chi ne abbia la tutela legale.
2. La dimissione dell'utente potrà avvenire allorché si verifichi una delle seguenti circostanze: - termine del periodo di ricovero temporaneo previsto nella autorizzazione all'inserimento; - condotta incompatibile con la vita comunitaria; - ripetute e gravi infrazioni alle disposizioni e regolamentazioni dell'Azienda; - stato di morosità pari a tre mesi; - frequenza irregolare del Centro Diurno in assenza di documentati motivi sanitari, a fronte di una lista di persone in attesa di inserimento. Per frequenza irregolare del Centro Diurno si intende quella inferiore ai 2/3 dei giorni di frequenza mensile autorizzata.
3. L'Azienda comunicherà per scritto, via fax, al Comune e all'U.S.L.,l'avvenuta dimissione dell'assistito, nel termine di cinque giorni dalla cessazione delle prestazioni, indicando la circostanza che ha giustificato la dimissione.
Art. 28 - Retta1. Per le prestazioni di cui al presente regolamento all'Azienda sarà corrisposta una retta giornaliera onnicomprensiva, che sarà formata dalla quota di parte sanitaria a carico dell'U.S.L. e dalla quota di parte sociale a carico dell'interessato e/o dei familiari tenuti per legge, eventualmente integrata dal Comune di residenza al momento del ricovero.
2. L'Azienda non potrà richiedere agli assistiti in regime residenziale ulteriori integrazioni di retta se non per i farmaci a pagamento; per gli assistiti in regime semiresidenziale, non sono compresi nella retta, oltre i farmaci a pagamento, anche i corrispettivi per i seguenti servizi accessori: parrucchiere, barbiere , podologo e trasporto .
Art. 29 - Quota a carico dell'utente1. Al momento dell'impegnativa per l'inserimento,sarà indicata a cura dell'U.S.L. e del Comune competente, nei casi previsti, la quota di compartecipazione a diretto carico dell'utente e/o dei familiari. Relativamente a tale compartecipazione, il Comune di residenza trasmetterà copia dell'impegno sottoscritto dai familiari, secondo le disposizioni regolamentari comunali e della vigente normativa in materia.
2. La ripartizione della retta è definita in allegato alla autorizzazione all'inserimento dell'utente.
3. L'assistito ed i suoi familiari accettano la ripartizione stabilita, impegnandosi a corrispondere l'intero importo della retta o la compartecipazione prevista a loro carico; anche per gli anni successivi a quello dell'ammissione i residenti ed i loro familiari accettano la revisione della ripartizione che sarà stabilita dagli Enti che hanno autorizzato il ricovero.
4. L'Azienda non è responsabile della ripartizione stabilita; gli utenti possono rivolgersi agli Enti che hanno definito la ripartizione, chiedendo un revisione della quota di compartecipazione a loro carico; sino a quando non venga comunicato formalmente all'Azienda l'aggiornamento delle quote di compartecipazione, l'utente ed i propri familiari devono versare all'Azienda quanto stabilito nella autorizzazione all'inserimento.
5. Gli utenti ed i loro familiari versano, con le modalità stabilite dall'Azienda, le quote a loro carico , di norma entro trenta giorni dalla fatturazione e comunque non oltre novanta giorni, trascorsi i quali potranno essere avviate le procedure per la dimissione dell'anziano e promosse le azioni legali per il recupero di quanto dovuto.
6. L'Azienda, all'atto dell'ammissione, potrà richiedere ai soggetti tenuti al pagamento della retta una cauzione pari ad una mensilità della quota a loro carico.
Art. 30 - Ammontare della retta1. L'Azienda, entro la fine del mese di ottobre di ogni anno, inoltrerà al Comune e all'ASL la proposta di retta per i posti residenziali e quelli di ospitalità diurna, da applicare nell'anno successivo.
2. L'Azienda, per la formulazione di tale proposta, adotterà i seguenti criteri: - costi del personale come derivanti dai contratti di lavoro; - costi di gestione corrente; - costi di ammortamento; - livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti.
3. La proposta sarà corredata dalla documentazione di esercizio e da una relazione sulla attività svolta nell'anno.
4. Nessuna documentazione né dimostrazione di costi dovrà essere allegata alla proposta di retta aumentata esclusivamente, rispetto all'anno precedente, in base agli indici ISTAT.
5. Il Comune, verifica la congruità dei costi e sentita l'U.S.L. per gli aspetti di competenza, presenta la proposta alla Conferenza dei Sindaci, corredata di motivato parere, ai fini della deliberazione di approvazione delle rette.
Art. 31 - Quote a carico del Comune e dell'USL1. Il pagamento delle rispettive quote, sanitaria e sociale, che compongono la retta, viene effettuato da parte dell'USL e del Comune di residenza a mezzo dei rispettivi tesorieri, di norma entro novanta giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili contabilizzati sulle effettive giornate di presenza e, comunque, nel rispetto della normativa riguardante i pagamenti della pubblica amministrazione.
Art. 32 - Conservazione del posto1. Ai soggetti ospitati in regime residenziale è assicurato il mantenimento del posto in caso di brevi assenze per motivi familiari non superiori a sette giorni e per ricoveri ospedalieri non superiori a trenta giorni. In tali casi l'USL sospende l'erogazione del contributo sanitario per i soggetti non autosufficienti.
2. In caso di assenze non superiori a quindici giorni il Comune domicilio di soccorso, ove compartecipi alle spese della retta, corrisponderà alla residenza il 60% della retta di parte sociale concordata; per assenze superiori corrisponderà invece il 30%. Dette percentuali sono a totale carico del Comune se per il ricovero non vi è compartecipazione al pagamento da parte dell'utente e/o dei familiari; se invece l'utente e/o i familiari tenuti contribuiscono al pagamento della retta di parte sociale in misura pari o superiore al 60%, la quota dovuta per il mantenimento del posto rimane a loro carico;nel caso in cui l'utente e/o i familiari compartecipino in misura inferiore al 60% della retta di parte sociale, questi continuano a versare alla Residenza la loro quota e la differenza è corrisposta dal Comune.
3. Ai soggetti ospitati in regime semiresidenziale è assicurato il mantenimento del posto in caso di brevi assenze per motivi familiari fino a quindici giorni nell'anno e per motivi sanitari o ricoveri ospedalieri fino a venti giorni nell'anno, purché l'assenza sia autorizzata dal servizio sociale territoriale.
4. In tali casi, per il mantenimento del posto, la quota a carico dell'utente o del Comune è quantificata nel 70% della retta sociale; l'USL corrisponderà invece il 50% della retta sanitaria, salvo il caso in cui l'anziano sia ricoverato in ospedale o in altre strutture sanitarie. In tale ultimo caso l'USL sospende l'erogazione della quota sanitaria.
5. La percentuale di quota di parte sociale per il mantenimento del posto è a totale carico del Comune se per la frequenza al Centro non vi è compartecipazione al pagamento da parte dell'utente e/o dei familiari; se invece l'utente e/o i familiari tenuti contribuiscono al pagamento della retta di parte sociale in misura pari o superiore al 70%, la quota dovuta per il mantenimento del posto rimane a loro carico.Nel caso in cui l'utente e/o i familiari compartecipino in misura inferiore al 70% della retta di parte sociale, questi continuano a versare al Centro la loro quota e la differenza è corrisposta dal Comune.
6. Ai soggetti ospitati temporaneamente, in caso di assenza, di norma, non è previsto il mantenimento del posto in quanto ricoveri di breve durata; in tal caso l'USL sospende l'erogazione del contributo sanitario per i soggetti non autosufficienti.
Art. 33 - Carta dei Servizi1. Il contenuto del presente regolamento costituisce riferimento essenziale per la redazione della Carta dei Servizi della Residenza Socio - Sanitaria "Pio Istituto Campana" A.P.S.P.
2. La Carta dei Servizi è uno strumento che permette di conoscere i servizi offerti, la loro qualità e le modalità di erogazione; essa rappresenta il patto che si stipula tra l'ente gestore e l'utente.
3. La Carta dei Servizi è proposta dal Direttore al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda; eventuali revisioni o modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione a quanto disposto nel presente regolamento, comportano il conseguente aggiornamento della Carta dei Servizi.
4. La Carta dei Servizi verrà consegnata ad ogni utente e/o familiari al momento dell'ingresso,ai dipendenti dell'Azienda, alle associazioni di volontariato che operano nella struttura e a tutti coloro che ne fanno richiesta.
5. Copie della Carta dei Servizi sono tenute a disposizione ed in distribuzione ai visitatori e cittadini presso la Direzione dell'Azienda .
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